Communications

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B


A decorrere dal 1° gennaio 2017 anche le Fatture emesse verso Privati, le cosiddette fatture B2B, possono essere inviate ed archiviate con lo stesso tracciato della fattura elettronica PA. DNA integra con due nuovi moduli la possibilità di ricevere ed emettere fatture in formato elettronico. Scarica il documento riepilogativo.





Nuovo Listino prezzi QlikView dal 1° Luglio


Approfittate degli ultimi giorni per poter acquistare le licenze QlikView con il vecchio listino, c'è tempo fino al 29/06.
QlikView ha annunciato un nuovo listino prezzi in vigore a partire dal 1° luglio 2016, con rincari in media del 10% sul precedente listino.





Nuova scadenza Spesometro al 20 aprile 2016


Con Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate è annunciata la proroga del termine per la presentazione delle comunicazioni relative alle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto “Spesometro”), al 20 aprile 2016, per i contribuenti che effettuano la liquidazione IVA mensile. Spesometro, validi fino al 20 aprile 2016 gli invii dei dati 2015. Sono ritenuti validi gli invii effettuati entro il prossimo 20 aprile 2016 dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relativi al 2015, da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva. Con un provvedimento in corso di pubblicazione, l’Agenzia va incontro alle difficoltà tecniche rappresentate dai soggetti interessati da questo adempimento, la cui scadenza ordinaria è prevista per oggi 11 aprile (considerato che il 10 è domenica). Il nuovo termine viene così a coincidere con quello stabilito per gli altri operatori tenuti alla comunicazione, fissato al 20 aprile dal provvedimento del 2 agosto 2013.





SUPER AMMORTAMENTO: SOGGETTI INTERESSATI, BENI AGEVOLABILI E DECORRENZA


E' prevista nella legge di Stabilità 2016 la possibilità per le imprese di adottare una percentuale maggiore di ammortamento.
L’attuale proposta normativa prevede che per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento. E' previsto che vi rientrino i beni strumentali, ad eccezione di quelli indicati nel co. 3 dell' articolo 8. Si tratta dei beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti dei beni espressamente indicati nel provvedimento in questione. Al concetto di strumentalità dei beni si prevede un’eccezione: rientrano nel perimetro applicativo della norma anche le autovetture c.d. a uso promiscuo ex articolo 164, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986. L’agevolazione consiste nell’incrementare il costo di acquisto fiscale del bene del 40% e sul costo così determinato calcolare gli ammortamenti. Le maggiori quote di ammortamento influenzeranno il costo fiscale del bene, che sarà determinato dal costo di acquisto al netto delle normali quote di ammortamento. Quindi nessuna conseguenza per l’eventuale determinazione della plusvalenza. Per il primo anno di ammortamento (ridotto alla metà) valgono i criteri generali precedentemente esposti. Va evidenziato che per fruire dell’agevolazione è necessario che il bene venga acquisito nel periodo 15.10.2015-31.12.2016. L’agevolazione potrà essere fruita già dal 2015. La norma però attualmente vieta di ricalcolare al ribasso gli acconti per tale periodo d’imposta. Quindi non si permette ai contribuenti di ridurre quanto dovuto in sede di versamento del secondo acconto pur sussistendo le condizioni per fruire dell’agevolazione. Chi adotterà il metodo storico nel calcolo degli acconti 2016 potrà rideterminare il dovuto sottraendo i maggiori ammortamenti applicati nel 2015.





INTRODUZIONE A "SPLIT PAYMENT"


Liquidazione delle fatture al netto dell’IVA da parte della Pubblica Amministrazione a decorrere dall'1.1.2015 (cosiddetto “Split payment”) - art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015

L’art. 1 comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (definitivamente approvata ed in corso di pubblicazione in G.U.) introduce, a far data dal 1° gennaio 2015, il nuovo art 17 ter nel DPR 633/72 che sancisce l’ingresso nella disciplina tributaria nazionale del nuovo meccanismo dello “split payment”. Illustriamo di seguito la novità riservandoci di ritornare sull’argomento non appena verranno forniti gli indispensabili chiarimenti di ordine tecnico.
In deroga all’ordinario meccanismo di funzionamento dell’IVA, la nuova disciplina prevede che per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti:
- dello Stato;
- degli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica;
- degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti;
- delle Camere di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura;
- degli istituti universitari;
- delle ASL;
- degli enti ospedalieri;
- degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

l’IVA sia versata direttamente all’erario da parte dei cessionari o committenti secondo modalità e termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Pertanto i cedenti o prestatori che effettuano operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione non dovrebbero più incassare, a decorrere dall’1.1.2015, da parte dei cessionari o committenti l’IVA addebitata in via di rivalsa, ma unicamente l’importo del corrispettivo al netto dell’imposta. Le operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2015 andranno comunque fatturate con rivalsa dell’IVA, salvo dare evidenza contabile del fatto che l’imposta non verrà incassata. Per quanto riguarda le fatture già emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione anteriormente all'1.1.2015 in regime di esigibilità differita, per le quali appunto l’esigibilità dell’imposta è sospesa fino alla riscossione del corrispettivo, si ritiene che le stesse siano assorbite dal nuovo regime dello “split payment” e quindi verranno incassate al netto dell’IVA. Nella sostanza il nuovo meccanismo produrrà gli stessi effetti dal punto di vista finanziario del reverse charge, con la differenza che la fattura non deve essere emessa senza esposizione dell’IVA, con obbligo da parte dell’acquirente di integrarla e di annotarla nel registro iva degli acquisti oltre che in quello delle vendite, ma viene emessa dal cedente o prestatore con l’IVA esposta e andrà annotata dallo stesso solo nel registro IVA delle vendite, senza peraltro concorrere alla liquidazione periodica, in quanto sarà l’acquirente a provvedere al relativo versamento all’erario. Considerato che la disposizione è difficilmente applicabile in assenza di un supporto giuridico di ordine tecnico è auspicabile che giungano quanto prima chiarimenti in merito.

DECORRENZA


Mentre in una prima versione del Ddl Stabilità l’entrata in vigore della disciplina sembrava subordinata al benestare del Consiglio dell’Unione Europea, in applicazione di quanto previsto dall’art 395 della direttiva 2006/112/CE, il testo definitivo della legge svincola l’efficacia dello “split payment” dall’autorizzazione dell’Unione Europea prevedendone l’applicazione a decorrere dall'1.1.2015.
In particolare la nuova disciplina dovrebbe riguardare tutte le operazioni per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica a decorrere dall'1.1.2015, ancorchè effettuate anteriormente a detta data.





ESCLUSIONI


Sono escluse dalla nuova disciplina le prestazioni assoggettate a ritenuta alla fonte "a titolo d’imposta sul reddito". Di fatto l’esclusione riguarda le prestazioni artistiche e professionali.





RIMBORSI


Poiché i soggetti passivi d’imposta che operano in via prevalente nei confronti degli enti pubblici potrebbero trovarsi in una costante posizione creditoria il legislatore (modificando l’art 30 del DPR 633/72) ha previsto, per i contribuenti assoggettati alla nuova disciplina, la possibilità di chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile con periodicità annuale o trimestrale.





DICHIARAZIONI D’INTENTO 2015


Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (prot. 159674 del 12/12/2014) è stato approvato:
- il modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni senza IVA da parte degli “esportatori abituali” e le relative istruzioni;
- le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Come noto il Decreto Semplificazioni (D. Lgs. 175/2014) ha trasferito all’esportatore abituale che intende avvalersi del regime agevolativo l’obbligo di :
- trasmettere in via telematica la dichiarazione d’intento;
- consegnare la dichiarazione unitamente alla ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate al cedente o prestatore ovvero in dogana.

Il cedente/prestatore ha l’obbligo, prima di fatturare in sospensione d’imposta, di riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate al fine di non incorrere in una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.
Il provvedimento risolve i dubbi inerenti il regime transitorio applicabile alle dichiarazioni d’intento rilasciate a fine anno 2014 ma con validità dall’1/1/2015 ed in particolare è previsto che:

- fino all’11 febbraio 2015 gli esportatori abituali possono consegnare o inviare le dichiarazioni d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente all’emanazione della nuova disciplina ed il cedente/prestatore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia;
- per le dichiarazioni d’intento consegnate ai fornitori con le modalità previgenti ma che esplicano effetto per le operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015 vige l’ obbligo da parte del fornitore di trasmettere in via telematica il nuovo modello e da parte del cedente/prestatore di riscontrare l’avvenuta presentazione della comunicazione all’Agenzia.

Pertanto con riferimento alle dichiarazioni d’intento presentate a dicembre 2014 con valenza per tutto il 2015 potrebbe accadere che si verifichi una duplice comunicazione all’Agenzia:
- una effettuata dal fornitore secondo la vecchia modalità;
- una effettuata dal cedente/prestatore a partire dal 12/2/2015.

Dalla data di pubblicazione sul sito dell’Agenzia del nuovo software sarà comunque consentito di avvalersi della nuova modalità di invio delle dichiarazioni d’intento stabilita dal decreto semplificazioni.
Il modello di comunicazione dovrà essere trasmesso da parte dell’esportatore abituale per ogni singola dichiarazione d’intento rilasciata (in dogana o al cedente/prestatore).
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sarà disponibile una funzione che consentirà il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale.

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